Il tossicodipendente non e’ un malato mentale, no sconti di pena
professione
03-03-2026 00:27 · Letture: 17450
I fatti:
Un giudice di Bergamo sollevava la questione davanti alla C.C sostenendo che i disturbi da tossicodipendenza (craving, s. da astinenza ecc.) possono essere di tale gravità da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato, diminuendone la punibilta’.
La C.C. respingeva la tesi sottolineando che l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Pertanto, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza.
Una situazione di “cronica” intossicazione – ha precisato la Corte – sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà …”.
Laddove sussistessero tali condizioni, il giudice dovrĂ verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacitĂ di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermitĂ mentali.
L’ ordinamento tuttavia (sottolinea la Corte) non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile, prevedendo una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntata a un approccio terapeutico e riabilitativo».
(In altre parole, se il tossicodipendente non ha cercato seriamente di disintossicarsi, le conseguenze legali resteranno sotto la sua completa responsabilita’- n.d.r.)
Daniele Zamperini
Vedi:
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2026/02/21-2026.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2026/02/comunicato-corte-cost-21-26.pdf