Pubblicitaâ sanitaria non trasparente: condanna
professione
01-02-2025 00:08 · Letture: 18298
Un odontoiatra, giaâ sanzionato in passato, veniva nuovamente sanzionato dal suo Ordine per aver leso il decoro professionale attraverso messaggi pubblicitari non trasparenti e veritieri.
I mezzi pubblicitari erano consentiti, ma effettuavano pubblicitaâ esprimendosi in modo improprio e incompleto, con concetti non trasparenti e mancanti di veridicitaâ.
La sanzione consisteva nella sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi.
Lâ odontoiatra ricorreva in appello e poi, dopo conferma della condanna, in Cassazione.
La Suprema Corte confermava la condanna rimarcando che il professionista âattraverso lâutilizzo di volantini, cartelloni pubblicitari stradali o litografie affisse sul retro di mezzi pubblici per il trasporto urbano, in cui campeggiava, con la mera indicazione di un numero verde, il nome della societĂ âDental PiĂšâ, a lui riconducibile e in realtĂ non autorizzata e inattiva; vi si pubblicizzava la realizzazione di impianti, corone e protesi mobiliâ (dispositivi medici su misura, la cui pubblicitĂ al pubblico è vietata).
Inoltre anche la grafica era ingannevole: âla grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignitĂ e il decoro della professione; per esempio, erano utilizzati termini quali âservizio low costâ e âgratisâ che avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l'ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professioneâ.
Viene rimproverata âla prospettazione di sconti non meglio specificati e non parametrati a un prezzo base, modalitĂ questa indispensabile a tutelare il consumatore e a indirizzarlo sulla base di una scelta libera e consapevole, cosĂŹ disattendendo la ratio della normativa in materia pubblicitariaâ.
La pubblicitaâ informativa, conclude la Corte, âdeve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoriaâ.
Commento personale:
inutile soffermarci sullâ aspetto della comunicazione âfasullaâ, di cui abbiamo parlato in diversi articoli precedenti. Pero' in questo caso, a differenza di altre occasioni, la Autoritaâ sono intervenute, difendendo gli inconsapevoli utenti.
Il consiglio per i colleghi e' quello di vagliare con molta attenzione i loro messaggi agli utenti rimanendo rigorosamente, senza errori commessi magari per distrazione, nell' ambito della legge e della deontologia.
Daniele Zamperini