Novita’ sulle polizze assicurative mediche: qualche aspetto
professione
11-05-2024 00:11 · Letture: 39223
Con la successiva entrata in vigore del regolamento diventerĂ definitivo l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge 24/2017, che rende operativo il regime dell'azione diretta del soggetto, per cui i danneggiati potranno rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici per ottenere il risarcimento.
Vengono modificati i limiti temporali dell’ assicurazione, comprendendo anche i periodi precedenti:
L'art. 5, comma 1, del decreto stabilisce che "La garanzia assicurativa è presentata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. In caso di sinistro di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o), la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta".
Questo e’ certamente l’ aspetto maggiormente rilevante per i liberi professionisti. Occorrera’ pero’ aspettare la pubblicazione del regolamento definitivo.
L'art. 7 del DM impone l'obbligo in capo alle strutture sanitarie e agli esercenti le professioni sanitarie una serie di obblighi di pubblicitĂ e trasparenza: "Le strutture rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio dell'attivitĂ di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attivitĂ connessa all'esercizio di una professione sanitaria, verificati nell'ambito dell'esercizio delle attivitĂ della funzione di risk management".
Viene anche disciplinata la formazione di fondi economici di tutela (fondo rischi e fondo riserva sinistri) tesi a tutelare i danneggiati, ma anche le strutture in caso di richieste di risarcimento nel caso che la struttura sanitaria operi mediante assunzione diretta del rischio.
Daniele Zamperini