Le spese sopravvenute dopo separazione coniugale vanno pagate senza storie
scienze_varie
22-07-2012 02:38 · Letture: 2837
Il provvedimento con cui in sede di separazione vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce titolo esecutivo, per cui non richiede, nel caso di inottemperanza un ulteriore intervento del giudice che sancisca l' esecuzione forzata.
Questo naturalmente - specifica la Corte - qualora il genitore creditore possa opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità , rimanendo impregiudicato tuttavia "il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
In mancanza di tale dimostrazione i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un genitore non affidatario che si era opposto al pagamento delle maggiori spese sopravvenute.
Daniele Zamperini